Il DVR non è un documento statico
Tra i documenti più importanti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro c’è il Documento di Valutazione dei Rischi, comunemente indicato con l’acronimo DVR.
Il suo scopo non è semplicemente dimostrare che l’azienda ha adempiuto a un obbligo normativo.
Il DVR deve rappresentare concretamente l’organizzazione, le attività svolte, i pericoli presenti, i lavoratori esposti e le misure adottate per ridurre i rischi.
Per questo motivo non può essere considerato un documento da redigere una volta e conservare indefinitamente in archivio.
Il DVR deve descrivere l’azienda reale, non l’azienda com’era diversi anni prima.
La normativa richiede che la valutazione riguardi tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che il documento sia utilizzabile come vero strumento operativo di prevenzione.
Chi è responsabile della valutazione dei rischi?
La valutazione dei rischi rappresenta uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro.
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il relativo documento in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, nei casi previsti, con il medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Questo è un punto importante.
Affidarsi a consulenti esterni o a figure tecniche non significa trasformare il DVR in un documento estraneo alla gestione aziendale.
Per essere efficace, la valutazione deve nascere dalla conoscenza concreta delle attività svolte.
Il DVR ha una scadenza?
Una domanda molto frequente è:
“Ogni quanto deve essere rifatto il DVR?”
Il DVR non ha una generica scadenza annuale o quinquennale prevista per tutte le aziende.
Questo però non significa che possa rimanere invariato per sempre.
La normativa individua specifiche situazioni nelle quali la valutazione deve essere rielaborata.
La domanda corretta, quindi, non è semplicemente:
“Il DVR è ancora valido?”
ma:
“Il DVR descrive ancora correttamente la situazione presente in azienda?”
Quando deve essere aggiornato?
L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede la rielaborazione della valutazione in presenza di diverse circostanze.
1. Modifiche del processo produttivo
L’introduzione di una nuova lavorazione può determinare nuovi rischi.
Può accadere, ad esempio, quando vengono introdotte nuove sostanze, nuovi materiali oppure nuove fasi produttive.
In questi casi è necessario verificare se i rischi descritti nel DVR siano ancora rappresentativi delle attività effettivamente svolte.
2. Modifiche significative dell’organizzazione del lavoro
Anche l’organizzazione può cambiare il livello di rischio.
Nuovi turni, nuove mansioni, riorganizzazione dei reparti, lavoro notturno, variazioni significative del personale o nuove modalità operative possono modificare l’esposizione dei lavoratori.
Quando tali variazioni risultano significative ai fini della salute e della sicurezza, la valutazione deve essere rielaborata.
3. Introduzione di nuovi macchinari o attrezzature
L’acquisto di una nuova macchina non rappresenta soltanto un investimento produttivo.
Può introdurre rischi:
- meccanici;
- elettrici;
- legati al rumore;
- legati alle vibrazioni;
- connessi alla movimentazione;
- collegati alla manutenzione;
- derivanti dalle modalità di utilizzo.
La valutazione dei rischi deve infatti tenere conto anche della scelta delle attrezzature di lavoro.
Prima di mettere in servizio una nuova attrezzatura è quindi opportuno verificare se il DVR ne consideri correttamente i rischi.
4. Cambiamenti nei luoghi di lavoro
Anche la modifica degli ambienti può incidere sulla sicurezza.
Pensiamo al trasferimento di un reparto, all’apertura di una nuova sede, alla riorganizzazione di un magazzino oppure alla modifica dei percorsi utilizzati da persone e mezzi.
Possono cambiare:
vie di esodo, interferenze, movimentazione dei materiali, postazioni, illuminazione e gestione delle emergenze.
Il DVR deve sempre rimanere coerente con il luogo nel quale il lavoro viene effettivamente svolto.
5. Infortuni significativi
Quando si verifica un infortunio significativo, la valutazione dei rischi deve essere rielaborata.
L’evento dovrebbe essere analizzato per comprendere:
cosa è successo, quali fattori lo hanno favorito e quali misure possono evitare che si ripeta.
Un infortunio è infatti anche un segnale che il sistema di prevenzione potrebbe avere mostrato una criticità.
Limitarsi a registrare l’evento senza interrogarsi sulle cause significa perdere una preziosa occasione di prevenzione.
6. Risultati della sorveglianza sanitaria
Anche la sorveglianza sanitaria può evidenziare la necessità di modificare la valutazione dei rischi.
Quando i risultati mostrano elementi rilevanti, il DVR deve essere riconsiderato e le misure di prevenzione eventualmente aggiornate.
Questo evidenzia quanto sia importante il dialogo tra datore di lavoro, RSPP e medico competente.
La sicurezza non deve essere gestita attraverso compartimenti separati.
7. Evoluzione della tecnica e della prevenzione
La normativa considera anche l’evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
Una soluzione considerata adeguata anni prima potrebbe non esserlo più.
Nuove tecnologie, nuovi sistemi di protezione e nuove conoscenze possono rendere possibile una gestione migliore del rischio.
La prevenzione deve quindi evolvere insieme al lavoro.
Entro quanto tempo deve essere aggiornato il DVR?
Questo punto merita particolare attenzione.
Quando si presenta una delle condizioni previste dalla normativa, la valutazione deve essere immediatamente rielaborata e le misure di prevenzione devono essere aggiornate.
Il documento deve poi essere rielaborato entro 30 giorni dalla causa che ha reso necessario l’aggiornamento.
Questo significa che i trenta giorni non rappresentano un periodo nel quale ignorare una nuova situazione di rischio.
Le misure necessarie devono essere affrontate subito.
Primo errore: utilizzare un DVR troppo generico
Uno degli errori più frequenti consiste nell’utilizzare documenti standardizzati in modo eccessivamente superficiale.
Si prende un modello, si modificano ragione sociale e nominativi e si ritiene conclusa la valutazione.
Ma due aziende dello stesso settore possono avere caratteristiche completamente differenti.
Possono cambiare:
- ambienti;
- attrezzature;
- lavorazioni;
- numero di dipendenti;
- mansioni;
- sostanze;
- procedure;
- organizzazione.
Un DVR efficace deve essere costruito sulla realtà specifica dell’azienda.
La stessa normativa richiede che il documento sia completo ma anche semplice, breve e comprensibile, proprio perché deve funzionare come strumento operativo.
Secondo errore: non collegare i rischi alle mansioni
La valutazione non dovrebbe limitarsi a elencare i pericoli presenti nell’edificio.
È necessario comprendere chi è esposto e a quale rischio.
Un impiegato, un manutentore e un magazziniere possono lavorare per la stessa impresa ma essere esposti a rischi completamente differenti.
Questo collegamento è importante anche per organizzare correttamente:
formazione, DPI, sorveglianza sanitaria e procedure di lavoro.
Terzo errore: aggiornare l’azienda ma non la documentazione
Molte aziende evolvono rapidamente.
Entrano nuovi macchinari.
Cambiano i locali.
Cambiano le persone.
Cambiano i processi.
Ma il DVR rimane quello predisposto diversi anni prima.
In questo modo il documento può risultare formalmente presente ma sostanzialmente scollegato dalla realtà aziendale.
Una verifica periodica permette invece di domandarsi:
“Quello che è scritto nel DVR corrisponde ancora a quello che accade realmente?”
Quarto errore: non collegare DVR e formazione
Il DVR dovrebbe costituire uno degli elementi fondamentali per programmare la formazione dei lavoratori.
Se la valutazione individua determinati rischi, la formazione specifica deve essere coerente con tali rischi.
Un corso completamente generico rischia di non preparare realmente il lavoratore alle condizioni che incontrerà durante l’attività.
Valutazione dei rischi e formazione dovrebbero quindi essere considerate parti dello stesso processo di prevenzione.
Quinto errore: individuare il rischio senza programmare miglioramenti
Il DVR non deve limitarsi a dire che un rischio esiste.
Deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate e contenere un programma delle misure considerate opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.
La valutazione deve quindi trasformarsi in attività concrete.
Ad esempio:
nuove protezioni, manutenzione, formazione, modifica delle procedure, introduzione di DPI oppure sostituzione di un’attrezzatura.
È questo passaggio che trasforma un documento amministrativo in un vero strumento di prevenzione.
Il DVR deve evolvere insieme all’azienda
Il modo più efficace di gestire il Documento di Valutazione dei Rischi è considerarlo una parte integrante della gestione aziendale.
Quando viene introdotto un cambiamento significativo, dovrebbe diventare naturale chiedersi:
“Questa modifica cambia anche i nostri rischi?”
Se la risposta è sì, la valutazione deve essere riesaminata.
Non soltanto in occasione di un controllo.
Non soltanto dopo un infortunio.
Ma nel momento in cui cambia l’organizzazione.
Prevenire significa conoscere la propria realtà
Una corretta valutazione dei rischi permette all’azienda di conoscere meglio i propri processi e individuare le criticità prima che producano conseguenze.
La differenza tra un DVR semplicemente presente e un DVR realmente utile è proprio questa:
il primo dimostra l’esistenza di un documento; il secondo aiuta concretamente a gestire la sicurezza.
Per questo motivo il DVR dovrebbe essere periodicamente confrontato con la realtà dei luoghi di lavoro.
Perché un’azienda cambia.
E quando cambia l’azienda, possono cambiare anche i suoi rischi.
CER Associates supporta aziende e organizzazioni nella valutazione dei rischi, nella revisione della documentazione e nell’individuazione delle misure di prevenzione necessarie per mantenere il sistema di sicurezza coerente con l’effettiva realtà aziendale.

